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Collaboratori di Giustizia

D.Lvo 29.3.1993 n. 119 Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collabvorano con la giustizia

D.Lvo 29.3.1993 n. 119
Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collabvorano con la giustizia

La richiesta di cambiamento delle generalità è indirizzata congiuntamente ai ministri dell'Interno e della giustizia ed è ricevuta dalla autorità che propone lo speciale programma di protezione, ovvero, successivamente, dalla commissione centrale di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge. Se vi sono figli minori alla domanda relativa al cambiamento delle generalità dei figli minori deve essere unito l'assenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice tutelare. In particolare il giudice tutelare, sentiti gli interessati, “decide tenendo conto delle esigenze di tutela della sicurezza del minore, della sicurezza della persona ammessa allo speciale programma di protezione e dei diritti dei coniugi” (art 1 co 2).