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Notizie Utili per l'Utenza

L'autorizzazione a permanere in Italia con il minore ex art 31 co. 3 D L.vo 286/98. Istruzioni e moduli

L’art. 31 del Testo Unico sull’Immigrazione - DLG 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”-, riconosce al Tribunale per i minorenni il potere e dovere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero, qualora sussistano particolari esigenze di tutela . Questo in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri.

L’articolo recita infatti che “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.”.

Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i minorenni, consente al genitore di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno che permette di svolgere attività lavorativa.

I moduli per la presentazione dell’istanza e l’indicazione dei documenti da allegare possono essere ritirati presso il Punto Informativo del Tribunale per i Minorenni (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 14.30. Per le modalità di accesso consultare il sito nella sezione Punto Informativo) oppure possono essere scaricati dal presente sito. In particolare è predisposto un modulo per le domande presentate da un singolo genitore oppure da parte di entrambi i genitori. 

Prima di presentare l’istanza leggere attentamente l’allegato “Deposito istanza

La presentazione dell’istanza corredata dei documenti indicati nell’allegato “Documenti” non prevede l’obbligo di assistenza tecnica legale, può dunque essere presentata direttamente dagli interessati presso la Cancelleria Civile del Tribunale per i Minorenni – orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

Per agevolare le convocazioni degli interessati e ridurre la durata del procedimento è opportuno fornire - se non si è assistiti da un legale presso il quale eleggere il domicilio o se non si può eleggere domicilio presso un centro o un'associazione che fornisca assistenza legale - i propri recapiti telefonici.

Normalmente l'istruttoria viene svolta mediante:

  • Audizione dei genitori presenti sul territorio nazionale e dei minori capaci di discernimento (preadolescenti e adolescenti);
  • Verifica del domicilio a mezzo di polizia locale;
  • Acquisizione tramite la Questura di informazioni sulla pendenza di denunce a carico dei genitori o di altre informazioni utili.

Se a fondamento del ricorso vi sono profili sanitari e sono allegate certificazioni se ne chiede conferma al medico curante, salvo che la documentazione provenga da struttura ospedaliera pubblica italiana.

Se necessario vengono acquisite informazioni e indagini dalle strutture scolastiche frequentate dai minori e dai servizi sociali.

Tabelle diritti di certificato e di copia aggiornate al 01.01.2025