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Accesso civico generalizzato

Il D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ha introdotto l'istituto dell'accesso civico generalizzato, ovvero la possibilità per chiunque di accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5bis (art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016).
La materia è disciplinata, negli aspetti operativi ed applicativi, dalla delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016, dalla circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 del 30.05.2017 e infine, per quanto riguarda gli Uffici giudiziaria dal D.M. 18.10.2017 e dalle Linee Guida emanate dal Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia (prot. n. 55828 del 07.03.2018).
L'accesso civico generalizzato può avere ad oggetto soltanto atti e documenti di natura amministrativa, con esclusione degli atti processuali, il cui accesso è specificatamente disciplinato dai codici di rito.
L'istanza di accesso civico generalizzato:

- non deve essere motivata ma deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti;
- va presentata, utilizzando l'apposito modulo, mediante invio alla seguente pec: prot.procmin.milano@giustiziacert.it

Ricevuta l'istanza, l'Ufficio provvederà alla tempestiva protocollazione e all'annotazione sul relativo registro informatizzato e trasmetterà l'atto al responsabile del procedimento in materia di accesso civico generalizzato, individuato giusta nomina nel Direttore dell'Ufficio giudiziario, dott.ssa Francesca Sgrò, che provvederà alle comunicazioni di cui al punto 2.3 delle Linee Guida del Capo di Gabinetto, nonché all'istruttoria della pratica, riferendone al Procuratore della Repubblica che adotterà il provvedimento finale.
L'Ufficio detentore dei dati, informazioni o documenti richiesti verifica l'eventuale esistenza di soggetti controinteressati, ovvero persone fisiche e giuridiche che possano ricevere un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  -   protezione dei dati personali;
  -   libertà e segretezza della corrispondenza;
  -   interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).

Se esistono soggetti controinteressati, l'Ufficio è tenuto ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro 10 giorni.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine di 30 giorni resta sospeso fino alla scadenza del termine di 10 giorni concesso agli eventuali controinteressati per presentare opposizione.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l'Ufficio trasmette tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
In caso di opposizione da parte di un soggetto controinteressato, i dati saranno trasmessi al richiedente solo dopo 15 giorni (salvi i casi di comprovata indifferibilità) dalla comunicazione al controinteressato dell'accoglimento dell'accesso. In tal caso il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia, oppure ricorrere al Difensore civico provinciale.
In caso di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia.
Il provvedimento finale sull'istanza verrà comunicato sia alla parte istante, sia agli eventuali controinteressati, nonché all'Ufficio del Capo D.A.G. e al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia, per quanto di competenza.
Il rilascio di dati e documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'Ufficio per la relativa riproduzione su supporti materiali.