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Nuove modalità per l'identificazione degli indagati minorenni.

mercoledì 2 luglio 2014

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge 28.4.2014 n.67 di cui in oggetto alla disciplina del processo penale in caso di mancata costituzione in giudizio dell’imputato è scomparsa la figura dell’imputato “contumace” nei confronti del quale in precedenza poteva verificata l’esatto adempimento di tutte le formalità previste dalla normativa attinente il regime delle notificazioni all’imputato.

Le modifiche apportate dalla legge 167/2014, recependo le indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, impongono al Giudice una più incisiva verifica dell’effettiva conoscenza da parte dell’imputato dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, dell’imputazione di cui deve rispondere e della data dell’udienza, consentendo di procedere a giudizio solo nei confronti di un imputato presente al processo o di imputato assente nei soli casi in cui vi sia la prova che costui abbia effettiva conoscenza del processo a suo carico oppure nei casi nei quali sussistano indici qualificati di conoscenza del processo (a titolo esemplificativo dichiarazione di domicilio, arresto o fermo, sottoposizione a misura cautelare, nomina di un difensore di fiducia..) o da quali possa una volontà di sottrarsi al processo.

In assenza dell’imputato, ove non si raggiunga una tale prova della conoscenza del processo, il giudice dovrà disporre la sospensione del processo. Assume di conseguenza sempre maggiore importanza una corretta redazione del verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi degli artt.349 e 161 c.p.p. e la relativa informazione sul diritto di difesa ai sensi degli artt.369 e 369 bis c.p.p.

In particolare deve risultare in modo inequivocabile che l’indagato è stato avvertito della pendenza di indagini nei suo confronti, con specifico riferimento all’ipotesi di reato configurato ed all’autorità giudiziaria procedente.

Quando indagato è un soggetto minore di età il principio della partecipazione effettiva dell’indagato al processo è sottolineato (Linee Guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa su una giustizia a misura di minore) con ancora maggiore enfasi, e viene dato assoluto rilievo al diritto del minore di età ad una tempestiva e diretta informazione, compiuta in maniera adeguata all’età ed sensibilità per la sua cultura ed il genere, in merito all’imputazione ed ai sui suoi diritti.

Analogamente a quanto già richiesto da altre Procure, si invita pertanto ogniqualvolta indagato sia soggetto minore di età, ad utilizzare esclusivamente il modulo di verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio, informazione sul diritto di difesa ed informazione ai fini della conoscenza del procedimento, che si allega e che potrete trovare sul sito istituzionale della procura per i minorenni.

In base al nuovo testo dell’art. 143 c.p.p. (diritto all’interprete ed alla traduzione degli atti fondamentali) si sottolinea l’assoluta importanza dell’accertamento relativo all’effettiva conoscenza o meno della lingua italiana da parte della persona sottoposta alle indagini sin dai primi atti posti in essere dalla Polizia Giudiziaria, accertamento che dovrà essere ben evidenziato nelle comunicazioni di notizie di reato, facendo riferimento a qualsiasi elemento dal quale sia possibile desumere, indipendentemente dalle dichiarazioni della persona indagata, una conoscenza della lingua italiana( periodo di permanenza in Italia, attività lavorative svolte, dichiarazioni di persone informate, rinvenimento di scritture in lingua italiana, di contatti telefonici con italiani …).

La conoscenza o meno della lingua italiana dovrà inoltre essere puntualmente riferita nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio allegato, nell’apposito spazio.

Ai fini di rispettare nel modo più completo il dettato normativo si invitano le SS.VV ad adottare gli opportuni provvedimenti affinchè tutti gli Uffici di PG siano dotati di una modulistica del verbale allegato già tradotto nelle lingue di maggiore diffusione tra gli stranieri minorenni presenti sul territorio italiano, modulistica da consegnare in copia alla persona sottoposta alle indagini che non conosca la lingua italiana, ovviamente compilata in tutte le sue parti ed unitamente alla copia dell’analogo atto redatto nella lingua italiana e parimenti integralmente compilato.

Della consegna di copia tradotta del sopraindicato verbale all’indagato dovrà essere dato atto in calce al verbale (tradotto) che dovrà essere sottoscritto dallo stesso indagato e dai genitori se presenti e che verrà trasmesso all’Autorità Giudiziaria.

Link alle direttive per la Polizia Giudiziaria

Link al modulo (formato Word) per i nuovi verbali di identificazione

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