Nuova normativa sui certificati
Cambia la normativa sul rilascio di certificati da parte della pubblica amministrazione
L’art 15 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse) della L. 183\2011 ha modificato gli art. 40, 43 e 74 II co , ha introdotto l’Art. 44-bis. - (Acquisizione d’ufficio di informazioni), ha abrogato l’art. 41, II co. ed ha sostituito l’art 72 del DPR 28\12\2000 n. 445.
In particolare:
- Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
- Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445\00.
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Dal 1 gennaio 2012 i certificati rilasciati all’interessato riportano a pena di nullità la dicitura:
“A partire dal 1 gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ( art. 40 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)”.