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Convenzione di Lanzarote

Approvata dal Senato la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007.

Il Senato, dopo un complesso iter parlamentare, ha approvato, all’unanimità, in data 19 settembre 2012 il d.d.l. 1969-D con cui si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (meglio nota come Convenzione di Lanzarote).

La Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 1 luglio 2010 (a seguito del raggiungimento di cinque ratifiche previsto dall’art. 45 della stessa Convenzione), ha come obiettivo, in ossequio a quanto dispone l’art. 1, la prevenzione contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori, la protezione dei diritti delle vittime di tali reati e la promozione della cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, contro tali forme di sfruttamento minorile.

Il d.d.l. approvato dal Senato, e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede una serie di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale nonché a una serie di leggi speciali. Pubblichiamo in allegato, oltre al testo in inglese della Convenzione, un testo coordinato in cui sono evidenziate le modifiche apportate al nostro ordinamento (Codice Penale, Codice di Procedura Penale e Leggi Speciali)  dalla ratifica della Convenzione di Lanzarote.

Da ultimo occorre sottolineare che l’art. 3 d.d.l. 1969-D designa, in conformità a quanto dispone la Convenzione di Lanzarote (art. 37), il Ministero dell’Interno come autorità deputata alla registrazione e alla conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali a danno di minorenni.


dr Andrea Conti