Salta al contenuto

Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15755 del 24/06/2013 Est. Dogliotti

Adozione - disponibilità da parte di parenti - rapporti pregressi - necessità.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15755 del 24/06/2013 (Rv. 627154) Estensore: Dogliotti M. (Rigetta, App. Genova, 19/01/2012)

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, non è sufficiente la mera dichiarazione di disponibilità proveniente da un parente (nella specie, la zia materna) di tenere con sé il minore in sostituzione dei genitori, essendo altresì necessaria, ai fini dell'adozione, l'esistenza di pregressi rapporti con il minore.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15755 del 2013
Data udienza: 19/02/2013 Data Deposito: 24/06/2013
N. Registro Generale: 005398/2012
Provv.orig.: 000006/2012 CORTE D'APPELLO GENOVA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA

SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5398-2012 proposto da:
C.S. (omesso) , elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Mazzini 27, presso lo studio dell'avvocato Nicolais Claudio, rappresentata e difesa dall'avvocato Ispodamia Michele giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -
contro
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova, m.g. , Procuratore della Repubblica per i minorenni presso il Tribunale dei minorenni di Genova;

- intimati -
avverso la sentenza n. 6/2012 della Corte d'Appello di Genova del 15/12/2011, depositata il 19/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. Massimo Dogliotti;
udito l'Avvocato Ispodamia Michele difensore della ricorrente che ha chiesto il rinvio alla p.u. con integrazione del contraddittorio, insiste per l'accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso come da relazione.

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di adottabilità, la Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 15/12/2011, rigetta l'appello proposto da C.B. , C.S. e T.I.M. , rispettivamente madre, zia materna e nonna della minore, C.A. , rappresentata dal tutore, Avv. M.G. , avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Genova in data 05/08/2010, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della minore stessa.
Ricorre per cassazione la zia materna, che pure deposita memoria difensiva.
Non si sono costituite le altre parti.
Non si ravvisano violazioni di legge. È necessario ribadire che ad escludere l'adozione non è sufficiente la mera richiesta del parente di tenere il minore con sè in sostituzione dei genitori (la madre che ha riconosciuto la minore, essendo il padre ignoto, è affetta da grave patologia mentale). Era necessaria, nella specie, la sussistenza di rapporti pregressi con la minore, al contrario del tutto assenti.
La sentenza impugnata presenta una motivazione congrua e non illogica.
La ricorrente propone nella sostanza profili e valutazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede.
Precisa il Giudice a quo, sulla base di risultanze peritali e relazioni mediche e psicologiche, che la zia non è in grado di esercitare un ruolo genitoriale sostitutivo, con le necessarie caratteristiche di autonomia ed adeguatezza. Essa stessa ha notevoli difficoltà ad elaborare i suoi vissuti problematici e a padroneggiare le dinamiche emotive, i suoi profili fragili e disturbatile inadeguatezze psicologiche.
Valuta pertanto il Giudice d'appello, conformemente a quello di primo grado, che la condizione della zia non permetterebbe ad essa di svolgere una complessa funzione genitoriale e gestire le dinamiche emotive, a fronte di una bambina "così provata", il cui interesse deve necessariamente prevalere su quella della famiglia di origine e segnatamente della zia materna.
Va pertanto rigettato il ricorso. Nulla sulle spese, non essendosi costituite le altre parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013