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Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14367 del 06/06/2013 Est. Dogliotti

Adozione - secretazione degli atti - condizoni e limiti

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14367 del 06/06/2013 (Rv. 626841) Estensore: Dogliotti M
(Cassa con rinvio, App. Bologna, 24/01/2012)

In tema di adozione, l'art. 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, come novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, dispone che le parti e i loro difensori possano partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, presentare istanze istruttorie, prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo, previa autorizzazione del giudice. Ne consegue che, potendo l'autorizzazione essere negata, deve ritenersi ammissibile la "secretazione" degli atti, fermo restando che tale scelta ha carattere eccezionale e temporaneo e che, ai fini della decisione finale, il giudice non può tenere conto dei documenti che non siano stati esaminati - almeno dopo la chiusura dell'istruttoria - dalla parte al fine di apprestare le opportune difese.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14367 del 2013 -
Data udienza: 05/03/2013 Data Deposito: 06/06/2013
N. Registro Generale: 006655/2012
Provv.orig.: 000157/2012 CORTE D'APPELLO BOLOGNA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA

SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6655-2012 proposto da:
V.C. (omesso) in qualità di genitrice delle figlie minori C.F. e C.R. ,(omissis)

avverso la sentenza n. 157/2012 della Corte d'Appello di Bologna del 12.1.2012, depositata il 24/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. Massimo Dogliotti. È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonietta Carestia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di adottabilità, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 24/01/2012 rigetta l'appello della madre di due minori, C.F. e R. , avverso la sentenza di primo grado che ne aveva dichiarato lo stato di adottabilità. Ricorre per cassazione la madre delle minori, V.C. . Non si costituiscono le altre parti.

Com'è noto, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 2, novellato, le parti e i loro difensori possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale, presentare istanze istruttorie, prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo, previa autorizzazione del giudice. Si ammette dunque una possibile "secretazione" di alcuni atti, ancorché estranea alla logica del processo civile, anche se già conosciuta dalla prassi di alcuni tribunali minorili (l'autorizzazione evidentemente potrebbe essere negata). Dovrebbe trattarsi peraltro di scelta del tutto eccezionale e comunque temporanea: non potrebbe darsi il caso di un documento di cui il giudice tenga conto nella decisione finale, se questo non sia stato esaminato, almeno dopo la chiusura dell'istruttoria, dalla parte, onde apprestare le opportune difese. Spettava comunque alla Corte territoriale esaminare, nel merito, le ragioni della mancata autorizzazione del primo giudice e darne specificamente atto, se condivise, nella motivazione della sentenza. L'accoglimento del primo motivo appare assorbente rispetto all'altro. Va pertanto accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013