Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14368 del 06/06/2013 Est. Dogliotti
Adozione - revoca della procura o rinuncia - notifiche - art 85 cpc - applicazione anche in caso di difensore nominato d'ufficio
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14368 del 06/06/2013 (Rv. 626842) Est: Dogliotti M.A. ed altro contro Servizio Sociale Com. Castelfranco Emilia ed altri
(Rigetta, App. Bologna, 24/01/2012)
La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell'art. 85 cod. proc. civ., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante), ancorché designato d'ufficio, la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse della parte, con la conseguenza che la notificazione della sentenza allo stesso è idonea a far decorrere i termini d'impugnazione, dovendosi escludere che, nell'ambito della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità, sia prevista un'autonoma ed ulteriore notifica ai genitori.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14368 del 2013
Data udienza: 05/03/2013 Data Deposito: 06/06/2013
N. Registro Generale: 006804/2012
Provv.orig.: 000146/2012 CORTE D'APPELLO BOLOGNA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6804-2012 proposto da:
(omissis)
avverso la sentenza n. 146/2012 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA del 12.1.2012, depositata il 24/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. Massimo Dogliotti;
udito per i ricorrenti l'Avvocato Angela Labanca che si riporta agli scritti e deposita n. 4 avvisi/R.
È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonietta Carestia che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
In un procedimento di adottabilità, la Corte d'Appello di Bologna con sentenza in data 24/01/2012, dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di due minori, V. e Mi..As. proposto dai genitori Eu..As. e C..A.
Ricorrono per Cassazione gli appellanti, che pure depositano memoria per l'udienza.
Non si costituiscono le altre parti.
Come ha chiarito il giudice a quo, per giurisprudenza ampiamente consolidata, anche dopo la revoca o la rinuncia, il difensore è legittimato a ricevere gli atti nell'interesse della parte (Cass. 21589/09); la notificazione della sentenza allo stesso è idonea a far decorrere i termini di impugnazione (Cass. N. 10643/1997) e va fatta a lui e non alla parte personalmente.
È appena il caso di precisare che non è assolutamente prevista, come sembrano ipotizzare i ricorrenti, neppure nella procedura di adottabilità, un'ulteriore notifica personale ai genitori. Il principio generale suindicato non è contraddetto dalla posizione di "difensore di ufficio" dei genitori, proprio della procedura di adottabilità, tanto più se, come nella specie, non vi sia stata rinuncia del difensore, ma revoca del mandato da parte degli assistiti. Bene ha fatto pertanto la Corte territoriale a dichiarare inammissibile l'appello pacificamente tardivo.
Va pertanto rigettato il ricorso per manifesta infondatezza. Nulla sulle spese, non essendosi costituite le altre parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013