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Cass Sez. 1, Sentenza n. 16549 del 14/07/2010 est Luccioli

Provvedimento del Giudice dello Stato in cui è stato trasferito il minore - Riesame da parte del Tribunale Minori come giudice della residenza abituale del minore - Art. 11 Reg. CE n. 2201/2003 - Ricorribilità del decreto del Tribunale Minori in Cassazione - Ammissibilità.

La sentenza affronta - con ampia e articolata ricostruzione della normativa sovranazionale - il complesso intreccio tra il c.d. Regolamento di Bruxelles IIbis (2201/2003) e la Convenzione dell'Aja con particolare riguardo al potere del giudice della precedente abituale residenza del minore, quando il paese del ove il minore è stato illegittimamente trasferito rigetti l'istanza di rientro. Nella sentenza si puntualizza anche cosa debba intendersi, in materia di illecito trasferiento della residenza, per diritto di affidamento, specificando che dele essere inteso quale “diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo del minore luogo di residenza

La sentenza è stata così massimata:
"In tema di sottrazione internazionale del minore, il giudizio del Tribunale dei Minorenni che, in qualità di giudice "naturale" del minore in quanto giudice della residenza abituale del medesimo, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, si pronunci sul provvedimento di diniego di ritorno emesso dal giudice dello Stato in cui il minore è stato illecitamente trasferito, si configura come un procedimento di riesame completo ed esaustivo del provvedimento impugnato, direttamente ricorribile per Cassazione attesa l'analogia tra il procedimento sommariamente descritto nell'art. 11 del Regolamento CE 2201 del 2003 e quello regolato dall'art. 7 della legge n. 64 del 1994 con la quale è stata data esecuzione alla Conv. dell'Aja del 25 ottobre 1980".

 

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