Cass Sez. 1, Sent n. 22909 del 11/11/2010 (Rv. 614661) est Salvago
Adozione (dei minori d'età) - Minore adottato - Sospensione dalla potestà - Obbligo di mantenimento - Permanenza - Fondamento - Collocamento in casa famiglia - Spese di ricovero - Diritto di rivalsa del Comune - Limiti
Il provvedimento del Tribunale per i minorenni di sospensione dalla potestà non esonera i genitori adottivi dagli oneri economici, derivanti dall'obbligo di mantenimento del minore su di esso gravante, cui sono tenuti in forza del combinato disposto dell'art.147 cod. civ. e dell'art.48 della legge 4 maggio 1983 n. 184 a prescindere dall'esercizio della potestà, tant'è che tale obbligo permane, a talune condizioni, anche in caso di raggiungimento della maggiore età del figlio. Ne consegue che in caso di allontanamento del minore adottato dal nucleo familiare e di suo collocamento in una casa famiglia, le spese di ricovero rimangono a carico dei genitori adottivi, nei cui confronti il Comune, che le abbia anticipate, può rivalersi, salvo che essi alleghino e dimostrino lo stato d'indigenza.