Cass. Sez. 1, Sent n. 16553 del 14/07/2010 (Rv. 614078) est Dogliotti
Adozione- Procedimento - Nomina di un avvocato al minore - Necessità - Potere di nomina - Rappresentante legale del minore - Nomina di tutore avvocato - Rappresentanza e difesa personale ex art. 86 cod. proc. civ. - Ammissibilità
Nel procedimento di adozione compete esclusivamente al rappresentante legale del minore la nomina di un avvocato per la difesa tecnica; tuttavia, qualora venga nominato, quale tutore, un avvocato, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., egli può stare in giudizio personalmente, senza patrocinio di altro difensore, in rappresentanza del minore.