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Cass Sez. 1, Sentenza n. 7281 del 26/03/2010 (Rv. 612484) est Salvago

Legge n. 149 del 2001 - Minore - Qualità di parte processuale - Configurabilità - Conseguenze - Mancata nomina del difensore del rappresentante legale del minore - Nomina d'ufficio da parte del presidente del tribunale per i minorenni - Necessità - Ritardata costituzione del difensore ovvero mancata assistenza ad uno o più atti - Conseguenze - Declaratoria di nullità - Condizioni

In tema di adozione, gli artt.8, ultimo comma, e 10 secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n.184, come novellati dalla legge 28 marzo 2001, n.149, devono essere interpretati nel senso che il dovere del presidente del tribunale di nominare un difensore d'ufficio ai genitori ed ai parenti entro il quarto grado, con rapporti significativi con il minore, nel caso in cui essi non vi provvedano, espressamente introdotto con riguardo a detti soggetti, a maggior ragione sussiste nei confronti del minore (rappresentato dal tutore o dal curatore speciale), che del procedimento di adozione è la parte principale e in senso formale; tuttavia, alla ritardata costituzione del difensore del minore o alla mancata assistenza da parte di costui ad uno o più atti processuali, non consegue l'automatica declaratoria della nullità dell'intero processo e/o dell'atto e di tutti quelli successivi, potendo tale sanzione essere invocata dal P.M. o dalle altre parti solo previa allegazione e dimostrazione del reale pregiudizio che la tardiva costituzione o la mancata partecipazione all'atto ha comportato per la tutela effettiva del minore.

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