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Cass SSUU n. 22238 del 21.10.2009 est Forte

Trasferimento all'estero ovvero mancato rientro in Italia di minori ad opera del genitore affidatario - Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 - Applicabilità - Esclusione - Inosservanza delle condizioni di separazione da parte del genitore affidatario - Conseguenze - Giurisdizione in ordine ai provvedimenti "de potestate" - Giudice della pregressa residenza abituale - Spettanza - Condizioni

In tema di giurisdizione sui provvedimenti "de potestate", il trasferimento all'estero o il mancato rientro in Italia di minori figli di genitori separati non è qualificabile come illecita sottrazione all'altro genitore, allorché l'allontanamento avvenga ad opera dell'affidatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è inapplicabile la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori, resa esecutiva in Italia con la legge n. 64 del 1994; tuttavia, qualora la mobilità internazionale e la mutabilità della residenza abituale sia stata convenzionalmente esclusa dai coniugi nelle condizioni di separazione, trova applicazione l'art. 10 del Regolamento CE n. 2201 del 27 novembre 2003, con la conseguenza che competente a decidere della responsabilità genitoriale resta il giudice della pregressa residenza abituale, finché non sia decorso un anno da quando chi aveva diritto a chiedere il ripristino del diritto di visita o il rientro ha avuto conoscenza del cambio di residenza.

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