Cass sez I, sent 28/05/2008 n. 14042, est San Giorgio
Separazione, addebito, affidamento dei minori all'ente teritoriale, presupposti
In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l'art. 143 cod. civ., pone a carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, mentre non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Il Tribunale può, anche in sede di procedimenti di separazione, procedere con l'affidamento dei minori all'ente locale se necessario, in presenza di accertate incapacità dei coniugi (nel caso di specie protagonisti di elevata conflittualità) ad essere destinatari dell'affidamento dei figli e della necessità di non compromettere l'equilibrato sviluppo dei minori.