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Cass. II sez, penale, ordinanza 12-18 novembre 2013 n. 2824/2013

Pubblichiamo l'ordinanza con la quale la II sezione ha rimesso alle sezioni unite la questione relativa alla competenza (del GIP monocratico o del GUP collegiale)a celebrare il giudizio abbrevitao a seguito di rito immediato.

Con la seguente ordinanza la II sezione della Corte di Cassazione  ha investito le Sezioni Unite (udienza pubblica 27.2.2014) sulla questione relativa alla competenza (del GIP monocratico o del GUP collegiale) a celebrare il rito abbreviato a seguito di rito immediato chiesto dal PM.
Relativamente alla medesima questione il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale con ordinanza 11.11.2013
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Il penale

 

Udienza pubblica 11/12/2013 Sentenza n. 2824/2013

Reg. gen. n.025686/2013

 

Dr Franco Fiandanese                                                Presidente

Dr.ssa Margherita Taddei                                         Consigliere

Dr Adriano Iasillo                                                       Consigliere relatore

Dr Giovanni Diotallevi                                               Consigliere

Dr Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone     Consigliere

 

Ha pronunciato la seguente

 

ordinanza

Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, avverso la sentenza della medesima Corte -Sezione per i minorenni -in data 13/02/2013, con la quale veniva annullata la sentenza del G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Bologna che aveva condannato B. H. A. (n. il xx.xx.1993).

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano lasillo.

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Giulio Romano, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

OSSERVA:

Con sentenza del 10/05/2012, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bologna dichiarò B H A -che aveva chiesto di procedere con il giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato -responsabile dei reati di rapina aggravata in concorso, di rapina impropria e di porto ingiustificato di coltello in concorso e -unificati i reati ex art. 81 di c.p., concesse le attenuanti generiche e la diminuente della giovane età prevalenti sulle aggravanti contestate e con la riduzione per la scelta del rito -lo condannò alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 300,00 di multa.

Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato propose gravame dolendosi della revoca della messa alla prova e dell'entità della pena. La Corte di appello di Bologna -Sezione penale per i minorenni -annullò la predetta sentenza per incompetenza funzionale del G.U.P. (Tribunale per i minorenni nella composizione collegiale prevista per l'udienza preliminare), ritenendo la competenza del G.I.P. (composizione monocratica).

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna eccependo la violazione della legge penale. Sottolinea in proposito tutti i motivi per i quali, a suo giudizio, debba essere il G.U.P. (Tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l'udienza preliminare) e non il G.I.P. a dover giudicare in caso di giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato; G.U.P. che proprio per la sua composizione offre maggior garanzie per un giudizio che vede coinvolto un minore. Rileva inoltre che il G.I.P. e il G.U.P. appartengono allo stesso ufficio e quindi se anche si volesse ritenere fondata la tesi della Corte di appello che sia il G.I.P. a dover giudicare in caso di giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato è evidente che non vi sia stata alcuna lesione del principio di giudice naturale nè di incompetenza funzionale rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio

Il P.G. ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.

 

motivi della decisione

 

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna ha ben evidenziato tutte le ragioni per le quali è corretto ritenere che debba essere il G.U.P. (Tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l'udienza preliminare: organo collegiale formato da due giudici onorari e un solo magistrato togato) e non il G.I.P. (magistrato togato, organo monocratico) a dover giudicare nel caso di giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato di un minorenne. Orbene poiché il Collegio condivide i motivi posti a sostegno della tesi del Procuratore Generale si deve rimettere la questione alle Sezioni Unite per evitare di dar luogo ad indirizzi giurisprudenziali contrastanti (si veda in proposito Sez. 6, Sentenza n. 2801 del 12/10/1993 Cc. -dep. 27/10/1993 -Rv. 196029). Invero, la giurisprudenza di questa Corte sul punto è orientata in senso contrario, poiché ritiene che nel caso di giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato di un minorenne sia il G.I.P. ad essere competente e non già il G.U.P. (Tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l'udienza preliminare; si vedano a titolo esemplificativo: Sez. 4, Sentenza n. 38481 del 16/09/2008 Cc. -dep. 09/10/2008 -Rv. 241552; Sez. 6, Sentenza n. 14389 del 05/02/2009 Cc. -dep. 01/04/2009 -Rv. 243254; Sez. 2, Sentenza n. 44621 del 12/07/2013 -dep. 05/11/2013 non massimata).

Nelle sentenze di questa Corte, sopra citate, si afferma un principio condiviso dal Collegio e non oggetto di contestazione da parte del P.G. ricorrente. In particolare, in esse si sostiene che non vi è ragione di ritenere precluso al minore l'accesso al giudizio abbreviato allorquando il procedimento sia stato incanalato verso la fase dibattimentale con decreto di giudizio immediato. Qui si innesta la questione sollevata dal P.G. ricorrente: a quale giudice appartenga la competenza a celebrare il giudizio abbreviato quando la richiesta sia stata proposta, appunto, a seguito di decreto di giudizio immediato. Orbene il codice minorile non offre indicazioni specifiche. E', pertanto, inevitabile il riferimento all'articolo 1, comma 1, dello stesso che afferma che, per quanto non previsto dalle disposizioni del decreto, nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del codice di procedura penale. Pertanto secondo la predetta giurisprudenza si deve applicare quanto previsto dall'art. 458 del c.p.p. che individua -per il processo ordinario -il G.I.P. quale giudice competente a decidere: da ciò  discende che anche in tema di procedimento a carico di minorenni la competenza per il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato spetti al Giudice delle indagini preliminari (sia pure persona fisica diversa rispetto al giudice delle precedenti indagini preliminari, ex art 34, comma 2 c.p.p.) e non al Tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l'udienza preliminare. Le decisioni di cui sopra -che hanno quale fondamento solo la previsione dell'art. 458 del C.p.p. -non prendono, però, in considerazione importanti questioni poste in risalto nell'odierno ricorso. Infatti, si deve rilevare che nella maggior parte delle stesse sentenze di cui sopra si evidenzia che al secondo periodo del I comma del citato articolo 1 c.p.p.m. si legge che "tali disposizioni" (vale a dire, quelle del decreto n. 448 del 1988 e quelle del codice di procedura penale) "vanno applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne". Detto principio di adeguatezza applicativa permea sia la disciplina processuale speciale, sia quella generale sussidiaria. Si tratta di criterio, legato al più generale principio di minima offensività, che impone di evitare, nell'esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psico-fisico del minore, nonché di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative, favorendo una risposta adeguata al caso concreto. Che si tratti di fondamentale principio della giustizia minorile è stato anche recentemente confermato dal legislatore, che ha introdotto (con la legge 24 luglio 2008, n, 125, di conversione del decreto ­legge 23 maggio 2008, n. 92 -articolo 12-quater) il comma 2-ter dell'articolo 25 c.p.p.m., esonerando il pubblico ministero dall'attivare giudizio direttissimo e giudizio immediato nel caso in cui ciò possa pregiudicare gravemente le esigenze educative del minore imputato. Dunque il richiamo di tale indiscusso principio deve, necessariamente, condurre a valutare attentamente se l'affermata competenza del G.I.P. a decidere il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato non menomi il predetto principio di adeguatezza. Si deve, in proposito, rilevare che nelle citate sentenze non si affronta una questione importante: nel giudizio ordinario il G.I.P. e il G.U.P. sono sempre organi monocratici appartenenti al medesimo ufficio che si distinguono tra loro solo per le diverse attività svolte (il Giudice che ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari non potrà tenere l'udienza preliminare nel medesimo procedimento, udienza che sarà tenuta da altro G.I.P.; art. 34 comma 2 bis del c.p.p.). Invece nel processo minorile, come si è detto, è previsto espressamente dalla legge un G.U.P., organo collegiale formato da un magistrato togato e due esperti; G.U.P. che è, quindi, composto in modo ben diverso dal G.I.P. (organo monocratico). La partecipazione degli esperti è stata prevista dal Legislatore per tutti quei casi nei quali si debbano assumere decisioni di grande incidenza individuale (si veda ad esempio: Sez. 3, Sentenza n. 22942 del 18/10/2012 Ud. -dep. 28/05/2013 -Rv. 256154; Sez. 2, Sentenza n. 35444 del 28/05/2013 Ud. ­dep. 23/08/2013 -non massimata). Inoltre il Legislatore ha previsto che sia proprio il G.U.P. nella composizione di cui sopra a decidere normalmente il giudizio abbreviato per i minorenni. A fronte di quanto espressamente voluto dal Legislatore per la tutela del minore (composizione del giudice minori le con esperti laici) è, allora, evidente la fragilità dell'argomento con il quale si sostiene che il G.I.P. minorile ben possa decidere -nel caso di specie ­unicamente perchè si tratta di magistrato togato "specializzato" in ragione della particolare professionalità, acquisita sia attraverso corsi di formazione e di aggiornamento, sia favorendo l'esperienza giudiziaria di settore. Infatti, se questa riconosciuta e non contestata specializzazione fosse stata ritenuta sufficiente per garantire l'esigenze del minore il Legislatore in generale non avrebbe dovuto mai prevedere l'integrazione degli organi collegiali minorili . con esperti e in particolare -per ciò che ci interessa -non avrebbe dovuto differenziare la composizione del G.I.P. e del G.U.P. minorile e avrebbe dovuto, invece, adottare lo stesso sistema previsto per il giudizio ordinario (nel quale, come si è già evidenziato, G.I.P. e G.U.P. hanno la medesima composizione monocratica). Ancor più fragile appare l'argomento -con il quale si giustifica, nelle predette sentenze, la competenza del G.I.P. -che si fonda sul fatto che negli art!. 26 e 27 del c.p. p.m. il Legislatore abbia previsto che il G.I.P. possa definire il procedimento con sentenza. Invero, si deve in proposito rilevare in primo luogo che in questi due casi il Legislatore ha espressamente previsto tale possibilità, in secondo luogo che le decisioni prese dal G.I.P. con sentenza, previste nei predetti articoli, sono favorevoli per il minorenne (in particolare, il G.I.P. può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto d'imputabilità nel caso di minore infraquattordicenne -articolo 26 c.p.p.m. -e sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto -articolo 27 c.p.p.m.); mentre nel caso di cui ci occupiamo il giudizio abbreviato può concludersi -ovviamente -anche con la condanna dell'imputato minorenne e, eventualmente, con decisione sulla sospensione del processo e messa in prova dello stesso imputato; nel caso di cui ci occupiamo, tra l'altro, la messa in prova al quale l'imputato era stato ammesso è stata revocata dal Tribunale per i minorenni quale Giudice dell'udienza preliminare. A proposito di quest'ultima eventualità (sospensione del processo e messa in prova) si deve rilevare che l'articolo 27 del D.L.vo 28.07.1989 n. 272 fornisce una chiara indicazione a favore del fatto che sospensione del processo e messa alla prova debbano necessariamente essere disposte dal giudice collegiale. Articolo 27 del D.Lvo 272/1989, che indubbiamente valorizza, in tema di messa in prova, il contributo che il giudice onorario può offrire, in virtù della sua formazione professionale, nelle peculiari valutazioni del processo penale minorile. Appare opportuno, in proposito, ricordare anche quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza (la n. 125 del 1995) con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o immediato. E' appena il caso di rilevare che il Giudice che sollevò la questione di legittimità costituzionale -poi accolta -dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "nella parte in cui esclude che si possa disporre la sospensione del processo e messa alla prova nel caso l'imputato abbia richiesto giudizio abbreviato in seguito a decreto di giudizio immediato, disposto su richiesta del pubblico ministero" (quindi in un caso eguale a quello di cui ci occupiamo oggi) fu proprio il Tribunale per i minorenni di Catania, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare e non già il G.I.P. Si legge, dunque, nella motivazione della predetta sentenza della Corte Costituzionale (125 del 1995): "La sospensione del processo con messa alla prova, di cui agli artt. 28 e 29 delle disposizioni sul processo penale minorile, costituisce un istituto del tutto nuovo nel nostro ordinamento, in quanto, pur aggiungendosi ad altre analoghe ipotesi già esistenti, è caratterizzato dal fatto di inserirsi, in via incidentale, in una fase (udienza preliminare o dibattimento) antecedente la pronuncia sulla regiudicanda e di poter dar luogo, in caso di esito positivo della prova, ad una sentenza pienamente liberatoria. Questi peculiari aspetti dell'istituto in esame sottolineano il rilievo che esso assume nell'ambito del processo penale minorile, evidenziandone la stretta aderenza alla essenziale finalità di recupero del minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale (anche attraverso l'attenuazione dell'offensività del processo), cui la giustizia minorile --come più volte questa Corte ha affermato (cfr. sentenze nn. 125 del 1992, 206 del 1987 e 222 del 1983) -­deve essere improntata, in ossequio al principio della tutela dei minori di cui all'art. 31 della Costituzione. Tali esigenze erano, del resto, ben presenti al legislatore delegante, il quale, nel dettare l'art. 3 della legge n. 81 del 1987, aveva prescritto, nella prima parte, che la disciplina del processo minorile dovesse rispettare i principi generali del nuovo processo penale, ma "con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione':' e poi, nella direttiva di cui alla lettera e), da cui specificamente trae origine /'istituto in esame, aveva stabilito il "dovere del giudice di valutare compiutamente la ". personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti"; la "facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti"; nonché la "sospensione in tal caso del corso della prescrizione". La messa alla prova, in conclusione, costituisce, nell'ambito degli istituti di favore tipici del processo penale a carico dei minorenni, uno strumento particolarmente qualificante, rispondendo, forse più di ogni altro, alle indicate finalità della giustizia minorile".

Dunque il ritenere la competenza del G.I.P. per il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato anche per l'imputato minorenne solo perché così prevede l'art. 458 del c.p.p. per il processo ordinario, appare decisione che non tiene nel dovuto conto di come il Legislatore abbia modellato il processo minorile in conformità a quanto previsto dall'art. 31 della Costituzione.

Si deve, infine, rilevare che nel caso di specie l'imputato aveva impugnato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, dolendosi solo della revoca della messa alla prova e dell'entità della pena. La Corte di appello ha, invece, rilevato di ufficio la nullità della sentenza ex art 604 del C.p.p., ritenendo che si trattasse di questione inerente la competenza funzionale (ha deciso il G.U.P. e non" G.I.P. minorile) e, comunque, "le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario" (nullità assoluta e rilevabile di ufficio ex art!. 178, I comma, lettera a) e 179 del c.p.p.). Tale decisione -a prescindere da quanto sopra rilevato in ordine alla competenza del G.U.P. minorile -è erronea. Infatti, non può certo essere ravvisata la nullità assoluta in relazione alle condizioni di capacità del giudice e al numero dei giudici necessario per costituire i collegi perché nel caso di specie ha giudicato il Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, perfettamente capace e costituito secondo quanto previsto dalle leggi e dall'ordinamento giudiziario (si veda sul punto anche la già citata Sez. 2, Sentenza n. 35444 del 28/05/2013 Ud. -dep. 23/08/2013 -non massimata, con la quale è stato rigettato il ricorso del P.G. -che si doleva del fatto che in un caso eguale a quello di cui ci occupiamo oggi avesse deciso il G.U.P. e non il G.I.P. -per mancanza di interesse).

AI più la Corte di appello avrebbe, quindi, potuto ritenere essersi verificata l'inosservanza delle disposizioni sulla competenza collegiale o monocratica del G.I.P.; ma in tal caso non può certo ravvisarsi una nullità assoluta anche in forza di quanto previsto dall'art. 33 quinquies del C.p.p. per i casi di inosservanza delle disposizioni sulla competenza collegiale o monocratica del Tribunale.

P.Q.M.

 

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite. In caso di diffusione del presente provvdimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 del D.L.vo 30106/2003 n. 196 in quanto imposto dalla legge.

 

Così deliberato in camera di consiglio, l'11/12/2013.

 

Depositato il 18/12/2013

 

Il Consigliere estensore                      Il Presidente