Salta al contenuto

Cass sez VI, 24.4.2012, est Fidelbo

Impugnazioni - interesse ad impugnare - Concessione del perdono giudiziale a minorenne contumace - Impugnazione della pronuncia - Interesse del P.M. - Insussistenza - Fattispecie

Cass Sez. 6, Sentenza n. 29818 del 2012 - Udienza pubblica- del 24/04/2012

Il PM non ha interesse ha impugnare una sentenza con la qual eè stato concesso il Perdono anche se l'imputato non ha prestato il consenso alla definizione del procedimento allo stato degli atti ex art 32 dpr 448/88
[negli stessi termini Cass Sez. 3, Sentenza n. 24357 del 13/4/2012 Ud. (dep. 19/6/2012) Rv. 253059]
Le sentenze si pongono in contrasto con  Cass Sez. 6, Sentenza n. 7395 del 09/2/2012 Cc. (dep. 24/2/2012) Rv. 252042  (est Lanza) che ha ritenuto sussistente  l'interesse del P.M. ad impugnare la pronuncia di concessione del perdono giudiziale al minore che, rimasto contumace, non abbia preventivamente manifestato il suo consenso all'applicazione del beneficio, nè abbia conferito procura speciale al difensore (il testo viene riprodotto in calce).
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere
Dott. MILO Nicola - Consigliere
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze;
avverso la sentenza del 30 giugno 2011 emessa dal G.u.p. presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze;
nei confronti di:
P.P.R. ;
B.E. ;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lettieri Nicola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
 
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con la decisione in epigrafe indicata il G.u.p. del Tribunale per i Minorenni di Firenze dichiarava non luogo a procedere nei confronti di R..P.P. e di E..B. , imputate del reato di furto aggravato di merce in un supermercato, per concessione del perdono giudiziale.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale che, con un unico motivo, deduce la violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32, per avere il Tribunale applicato il perdono giudiziale senza che le imputate, contumaci, abbiano prestato il consenso alla definizione anticipata del procedimento e senza che il difensore fosse munito di procura speciale.
Il ricorso del pubblico ministero deve considerarsi inammissibile, in quanto privo di concreto interesse all'impugnazione. Infatti, il pubblico ministero non può impugnare la sentenza dichiarativa di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, limitandosi a denunciare la violazione di una norma processuale, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, ma deve comunque indicare come dalla "revoca" della sentenza possa derivargli un risultato praticamente e concretamente favorevole. Nella specie, i, pubblico ministero non ha fornito alcuna indizione a proposito, ne' ha rappresentato eventuali ragioni ostative nel merito alla concessione del perdono giudiziale.
Invero, gli unici soggetti eventualmente interessati a far valere il motivo edotto sarebbero state le imputate, per non aver prestato il consenso alla definizione anticipata del procedimento, ma le stesse non hanno mosso alcuna doglianza alla sentenza.
 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012
 
 
Cass Sez. 6, Sentenza n. 7395 del 09/2/2012 Cc. (dep. 24/2/2012) Rv. 252042 (est Lanza)
 

Camera di consiglio - del 09/02/2012 - SENTENZA - N. 213
 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere

Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze;

avverso la sentenza 30 giugno 2011 del G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Firenze che ha dichiarato non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti del minorenne, contumace, C.M. , nato il (omesso) ; accusato di furto aggravato;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;

Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Scardaccione Eduardo Vittorio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza.

 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ricorre avverso la sentenza 30 giugno 2011 del G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Firenze che ha dichiarato non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti del minorenne, contumace, C.M. , nato il (omesso), accusato di furto aggravato.

Il ricorso prospetta violazione di legge, con riferimento al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32, come modificato dalla L. n. 63 del 2001, art. 22, nella parte cui consente la pronuncia di concessione del perdono giudiziale oppure quella della irrilevanza del fatto, solo se previamente consentita dalla parte oppure manifestata, in caso di contumacia, da difensore munito di procura speciale. Tanto premesso, va valutato l'interesse del P.M. alla chiesta pronuncia di annullamento.

In materia di impugnazioni, se è vero che il pubblico ministero è legittimato ad impugnare, laddove ravvisi una decisione in qualsiasi modo ingiusta, indipendentemente dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli per l'imputato, purché il provvedimento tenda all'esatta applicazione della legge, è tuttavia necessario che l'interesse sia "concreto", non potendo l'impugnazione configurarsi come una mera pretesa all'esattezza giuridica della decisione sotto il profilo teorico.

In altri termini, se la decisione, ove anche favorevole all'impugnazione del P.M., non può avere alcuna conseguenza concreta, vi è la mancanza di un interesse concreto alla decisione sull'impugnazione (Cass. Pen. Sez. 6, 1473/1997 Rv. 207489 P.M. in proc. Pacifico).

Va infatti ribadito (Sez. U, 42/1995 Rv. 203093, Timpani) che l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e, pertanto, esso sussiste a condizione che il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, rispetto a quella esistente, e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato, non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole.

In adesione a tali regole, nella specie, va quindi affermata l'ammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero, diretta ad invalidare la pronuncia di concessione del perdono giudiziale a minore, contumace, il quale non abbia manifestato - trattandosi di diritto personalissimo - il suo previo consenso all'applicazione del beneficio, nè abbia sul punto conferito procura speciale al difensore, ravvisata la necessaria connotazione di concretezza dell'impugnazione, considerato che il beneficio in questione presuppone, ove previamente consentito, il (pregiudizievole) riconoscimento della sussistenza e l'attribuibilità del fatto-reato contestato al minorenne imputato.

Verificata l'ammissibilità dell'impugnazione, il motivo risulta fondato e la gravata sentenza va annullata senza rinvio. Va considerata infatti illegittima la decisione con cui il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni dichiari, previa acquisizione del consenso del difensore d'ufficio, il non luogo a procedere per irrilevanza dei fatto (o per concessione dei perdono giudiziale) nei confronti dell'imputato contumace, in quanto il consenso alla definizione del processo, in sede di udienza preliminare, per irrilevanza del fatto (oppure per perdono giudiziale) - che presuppone l'affermazione di responsabilità dell'imputato stesso - deve, ex D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32, essere prestato dal minore e non dal difensore d'ufficio, non munito di procura speciale, trattandosi di un diritto personalissimo dell'imputato il quale appunto può prestare detto consenso personalmente, oppure a mezzo di procuratore speciale (Cass. Pen. sez. 5, 6374/2010 Rv. 246156. Massime precedenti Conformi: N. 22538 del 2003 Rv. 226271, N. 4134 del 2008 Rv 238392, N. 14173 del 2009 Rv. 243687).

La gravata sentenza va quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ai Tribunale per i minorenni di Firenze.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Firenze.

 

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.

 
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2012
Caricamento...