Cass Sez. 6, Sentenza n. 6996 del 18/02/2011
Estradizione processuale per l'estero - Persona minorenne - Convalida dell'arresto e adozione di misure cautelari - Competenza -Presidente della Corte d'appello.
Cass Sez. 6, Sentenza n. 6996 del 18/02/2011 Cc. (dep. 23/02/2011 ) Rv. 249348
Presidente: Agro' A. Estensore: Calvanese E. Relatore: Calvanese E. Imputato: K.. P.M. De Santis F. (Diff.)
(Rigetta, App. Roma, 15 febbraio 2011)
In tema di estradizione per l'estero di persona minorenne, richiesta in base alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, spetta al presidente della Corte d'appello la competenza funzionale alla convalida dell'arresto di polizia giudiziaria e all'adozione di misure coercitive a norma dell'art. 716, comma terzo, cod. proc. pen., avendo invece la sezione per i minorenni della medesima Corte la competenza a decidere sulla relativa richiesta di consegna e sull'eventuale applicazione di misure cautelari a norma dell'art. 714 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica albanese).
Sez. 6, Ordinanza n. 6996 del 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere
Dott. MILO Nicola - Consigliere
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sull'istanza presentata nell'interesse di:
K.N. , nato a (omesso) ;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Sanctis Fausto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'istanza.
RITENUTO IN FATTO
- Il difensore di N.K. , cittadino (omesso), richiesto in estradizione dalla Repubblica di Albania e il cui ricorso avverso la sentenza ex art. 704 cod. proc. pen. pende davanti a questa Corte, chiede che sia dichiarata la cessazione, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare applicata nei confronti del suo assistito. A tal fine espone che la Corte di appello di Venezia, dopo aver emesso in data 7 luglio 2010 la misura cautelare a fini estradizionali nei confronti N.K. , dichiarava in data 19 novembre 2010 la propria incompetenza, trasmettendo gli atti alla Sezione specializzata per i minorenni della stessa Corte di appello, che non provvedeva a rinnovare la misura nel termine di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è infondato.
- La misura cautelare nei confronti dell'estradando è stata adottata dal Presidente della Corte di appello in sede di convalida dell'arresto provvisorio, ai sensi dell'art. 716 c.p.p., e non - come prospettato in ricorso - dalla Corte di appello in composizione ordinaria. Come già affermato da questa Suprema Corte, in tema di consegna di persona minorenne a seguito di mandato di arresto europeo, spetta al Presidente della Corte di Appello la competenza funzionale alla convalida dell'arresto di polizia giudiziaria e alla emissione di misure cautelari, avendo invece la sezione per i minorenni della Corte di Appello la competenza a decidere sulla relativa richiesta di consegna ed ad adottare misure cautelari (sez. 6, n. 62 del 16/12/2008, dep. 05/01/2009, D., 242462). A ciò deve aggiungersi che la Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Venezia in data 3 dicembre 2010 si è pronunciata sulla misura cautelare applicata all'estradando, respingendo la richiesta di revoca e sostituzione.
- Il ricorso deve essere rigettato. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011