Tribunale per i Minorenni di Bologna, decreto 31.10.2013 est Stifano
Pubblichiamo il decreto del tribunale per i Minorenni di Bologna e il precedente decreto del Giudice Tutelare di Parma, che hanno disposto e confermato il collocamento di un minore in affido eterofamigliare presso coppia omosessuale
Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna, decreto del 31 ottobre 2013
Il Tribunale riunito in Camera di consiglio in persona dei signori:
Dr. Giuseppe Spadaro Presidente
Dr. Mirko Stifano Giudice Rel.
Dr. Maria Cristina Zanini Giudice Onorario
Dr. Enrico Serri Giudice Onorario
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Visti gli atti del procedimento
rilevato che
- con decreto emesso il 02.07.2013, il Giudice Tutelare di [omissis] dichiarava esecutivo il provvedimento di affido consensuale della minore [omissis], alla coppia di fatto composta da [omissis] per il periodo [omissis], disposto il [omissis] dal Comune di [omissis];
-
on ricorso presentato ai sensi degli artt. 739 c.p.c. e 45 bis disp. att. c.c. e depositato il 15.07.2013, il P.M. sede presentava reclamo contro il suddetto provvedimento, chiedendone l’annullamento e lamentando che, “indipendentemente da ogni valutazione in merito alla scelta operata dal S.S. (probabilmente finalizzata ad affrontare una problematica socio-giuridica di più ampia portata)”:
- non risultava acquisito e formalizzato il consenso del padre del minore;
- risulta incompleto e non sottoscritto il progetto quadro dell’equipe territoriale;
- non era previsto alcun mantenimento di rapporti con il padre né il complesso degli interventi posti in essere a sostegno della famiglia del minore;
- non risultava documentata la convivenza degli affidatari posto che [omissis] è solo domiciliato e non residente presso l’indirizzo del [omissis];
- non era documentato che gli affidatari costituivano una famiglia di fatto od una coppia con un minimo carattere di stabilità né era possibile comprendere perché non fosse stata privilegiata una coppia con figli come indicato dall’art. 2 l. n 184 del 1983;
- non si comprendeva perché la minore dovesse essere allontanata dalla madre e dalla sorella, già da tempo adeguatamente sostenute dal S.S. o non potesse essere assistita dal padre tanto più che per età, ella può benissimo essere inserita anche a tempo pieno in un asilo lasciando la madre libera per gran parte della giornata;
- il Tribunale procedeva allo svolgimento di un’istruttoria articolatasi nell’audizione degli affidatari e degli operatori del Servizio Sociale nonché nell’acquisizione di documenti;
-
all’esito il P.M. insisteva nella sua richiesta rilevando l’assoluta approssimazione con la quale il Servizio aveva predisposto la documentazione di affido e l’assoluta superfluità di un tale provvedimento stante la possibilità di dare adeguato sostegno alla famiglia senza alimentare a confusione di ruoli; sempre secondo il P.M. ricorrente sarebbe inoltre risultato evidente come:
- “la sedicente coppia” vivesse “l’esperienza dell’affido come un surrogato di genitorialità”;
- fosse “incredibile e se vero imbarazzante per un Servizio Sociale la circostanza assunta dell’impossibilità di reperire una coppia con figli idonea all’affido”;<
- “la scelta degli affidatari, operata con modalità comparative assolutamente non chiare”, apparisse “frutto di una vera e propria sperimentazione socio-giuridica più che frutto di una ordinaria prassi”.
Ritenuto che
- a livello di disciplina normativa dell’istituto in questione, rileva l’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 84, intitolata “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” (come modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149), che consente di disporre l’affidamento del minore “ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno” o, in via residuale, ad una comunità di tipo familiare; secondo la consolidata interpretazione giudiziale, le varie soluzioni indicate dalla norma non sono alternative ma puntualmente indicate secondo un ordine, decrescente, di preferenza cosicchè potrebbe farsi luogo ad un affidamento ad “una persona singola” solo in assenza di una famiglia preferibilmente con figli minori;
-
i commi 3 e 4 dello stesso art. 4 stabiliscono che il provvedimento di affidamento familiare debba indicare specificamente:
- le motivazioni di esso
- i tempi ed i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore;
- il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informato il giudice tutelare;
- il periodo di presumibile durata dell’affidamento, non superiore a 24 mesi e che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine;
- l’art. 1 della medesima legge individua lo scopo dell’affido eterofamiliare nel perseguimento del miglior interesse del minore al fine di sopperire ad un transitorio periodo di inidoneità del proprio ambiente familiare ed allo scopo di un suo futuro reinserimento nello stesso; tale istituto differisce dunque ontologicamente da quello dell’adozione il quale presuppone la sussistenza di un definitivo stato di abbandono del minore e si propone la completa recisione dei rapporti tra quest’ultimo ed i genitori naturali;
- la diversità dei presupposti e delle finalità dei due istituti di ratio non consente di ritenere applicabili tout court all’affidamento consensuale, le procedure previste per l’adozione, ed, in specie, quelle relative alle modalità di valutazione d’idoneità e di comparazione delle coppie aspiranti all’adozione; peraltro, se deve escludersi il diritto di adottare in capo a soggetti adulti non costituenti una famiglia in senso giuridico, in materia di affido non possono, invece, essere esclusi dal novero dei potenziali affidatari i singoli individui e quindi, in base ad un necessario passaggio logico-giuridico, anche le coppie di fatto (cioè composte da due singoli individui alla cui unione il Legislatore non connette la produttività di effetti giuridici) come quelle di consanguinei ovvero dello stesso sesso, legate da qualunque tipo di rapporto, purchè, qualora entrambi siano incaricati dell’affido, stabili e con caratteristiche tali da apparire idonee ad assicurare al minore il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno; a riprova di ciò vale l’argomento per cui, formalmente, la legge non vieterebbe l’affido ad un singolo individuo che fosse componente di una coppia non riconoscibile come famiglia, non rilevando in tale caso la sussistenza e le caratteristiche di tale unione;ù
- nel caso concreto, in virtù delle considerazioni compiute, si deve ritenere che la circostanza per cui i due componenti della coppia affidataria abbiano lo stesso sesso non possa considerarsi ostativo all’affidamento della minore; peraltro, su un piano diverso da quello strettamente giuridico, si deve tenere conto che, come rilevato dalla recente giurisprudenza di legittimità, in assenza di certezze scientifiche o dati di esperienza, costituisce mero pregiudizio la convinzione che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale, soprattutto in relazione ad un istituto di carattere strettamente temporaneo come quello dell’affidamento consensuale;
- alla luce di quanto sopra, non paiono decisive le doglianze per cui non sarebbero state documentate ed esplicitate l’effettuazione nonché le modalità di una comparazione tra diverse coppie aspiranti all’affido, trattandosi di procedura tipicamente riferibile all’istituto dell’adozione;
- l’obiezione per cui mancherebbe il consenso formale all’affido della figlia da parte del padre, [omissis] attualmente residente in [omissis], è superata dalla documentazione acquisita in sede di istruttoria (cfr. nota sottoscritta dal predetto datata 25.07.2013);
- l’istruttoria, ed in particolare l’audizione degli affidatari, ha altresì fugato ogni dubbio circa la stabilità della loro unione, perdurante da ormai dodici anni, nonché della comune residenza, convivendo ormai da sei anni nel Comune di [omissis];
- circa le motivazioni sulla necessità dell’affidamento e la sua sicura temporaneità, si evidenzia che il padre di [omissis] vive stabilmente in [omissis] e torna in [omissis] una volta l’anno circa, incontrando autonomamente la figlia in tali occasioni; la madre della minore ha un’altra figlia per la quale i Servizi hanno elaborato un apposito progetto di sostegno; la donna ha già compiuto un percorso comunitario assieme ad [omissis] e, per sua stessa ammissione (oltre che in base alle osservazioni compiute dal Servizio Sociale che la segue da tempo), non ha ancora conquistato l’autonomia e le competenze genitoriali che le consentirebbero di accudire e crescere adeguatamente entrambe le figlie; inoltre, la medesima ha un lavoro che le impone turni tali da non reperire tempo ed energie sufficienti a seguire tutte e due le bambine; tale quadro è integrato dalla necessità manifestata in modo palese da [omissis], di inserirsi in contesti protettivi stabili, protettivi e caratterizzati da figure di riferimento precise e di fiducia;
- la situazione giustifica dunque pienamente il ricorso all’affido familiare tanto più che lo stesso è espressamente inserito nell’ambito di un progetto nel quale la madre della bambina è consapevolmente impegnata ad creare i presupposti – non ultimo il ricongiungimento in Italia con la madre tutt’ora residente a [omissis] – necessari a renderla in grado di occuparsi della figlia in modo autonomo; del resto è stato pacificamente acquisito il dato per cui entrambi i genitori hanno conosciuto gli affidatari ed hanno creato con loro in ottimo rapporto;
- circa l’opzione di affidare [omissis] ad una coppia di fatto anziché ad una famiglia con figli minori, si rileva che, effettivamente, il provvedimento di affido nulla riferisce circa l’irreperibilità di quest’ultima soluzione. Peraltro alla luce dei principi più sopra esposti, si rileva come né il dettato normativo né l’interpretazione giurisprudenziale pongono il rispetto dell’ordine di preferenza delle soluzioni di affidamento indicate nell’art. 2 della legge n. 84 del 1983 a pena di nullità od inefficacia del provvedimento dispositivo dell’Istituto; ciò è comprensibile in considerazione della ratio perseguita dal Legislatore, costituita dall’assicurare al minore un “ambiente familiare idoneo” di cui è temporaneamente privo ove possa adeguatamente svilupparsi la sua personalità; se questo è lo scopo dell’affidamento, non può escludersi che in casi particolari, a seconda delle circostanze e delle peculiarità denotate dal minore, l’ambito più idoneo possa non essere costituito da un modello di comunità familiare completa – nella quale cioè coesistono sia la figura paterna sia quella materna sia quella dei fratelli -; nel caso concreto, il Servizio Sociale ha motivato la scelta di una coppia senza figli ritenendola funzionale ad un progetto volto ad evitare l’insorgere nella minore di una confusione di ruoli (paventata anche tra i motivi del reclamo), evidenziando che la bambina proviene da un nucleo monogenitoriale ove già esiste una sorella, ed ha chiari i suoi riferimenti parentali, i quali, stanti i lunghi periodi di assenza della figura paterna, avrebbero potuto essere compromessi con il suo inserimento in una famiglia di tipo tradizionale formata da una nuova coppia di genitori e da altri bambini loro figli; inoltre, in base alle osservazioni compiute, gli Operatori hanno rilevato che [omissis] si è sempre relazionata a figure familiari femminili sia in comunità sia nel nucleo originario, così da apparire opportuno un suo inserimento in un contesto esclusivamente maschile del tutto dedicato a lei seppur a tempo determinato; ora, la bontà di tale scelta risulta comprovata dagli ottimi risultati già palesati dall’affidamento (ricavabili dalle audizioni della madre nonché degli operatori del Servizio Sociale) nel pur breve tempo dalla sua attivazione; in tal modo, nella fattispecie, la congruità dell’affidamento risulta comprovata dai fatti così come la sua funzionalità al miglior interesse della minore, obbiettivo primario dell’Istituto nonché oggetto peculiare della competenza del Tribunale per i minorenni;
- sempre in relazione ala scelta della coppia [omissis], il percorso informativo, formativo e valutativo da loro compiuto è ampiamente descritto nella nota 17.06.2013 del Comune di [omissis] e risulta conforme alle disposizioni normative e regolamentari regolanti la materia nonché funzionale all’istituto dell’affido; né sono emersi elementi per porre in dubbio gli esiti delle verifiche e valutazioni fatte dal competente Servizio Sociale;
- l’istruttoria ha evidenziato come la coppia affidataria, al di là delle proprie aspirazioni ad una paternità, sia ben consapevole del proprio ruolo non sostitutivo bensì di supporto alla genitorialità della madre la quale frequenta regolarmente la loro casa assieme all’altra figlia e si è espressa in termini molto positivi sull’andamento dell’affido, precisando che [omissis] ha interiorizzato con precisione le figure adulte di riferimento, non sovrapponendo affatto gli affidatari ai genitori ma chiamandoli ormai zii;
- in considerazione di tali elementi, il provvedimento reclamato non risulta censurabile né in diritto né nel merito, attinente, per quanto riguarda la specifica competenza di questo Tribunale, alla rispondenza dell’affido consensuale disposto al migliore interesse della minore
P.Q.M.
Visto l’art. 445 bis disp. att. c.c., definendo il procedimento
Respinge il ricorso
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Bologna il giorno 31 Ottobre 2013
Il Giudice rel.Dott. Mirko Stifano Il Presidente
Dott. Giuseppe Spadaro
Tribunale di Parma, decreto del 3 luglio 2013 R.G. n. 712/2013 Vol.
Il Giudice Tutelare
Il 12 aprile 2013 perveniva a questo Ufficio la richiesta di rendere esecutivo il provvedimento di affido eterofamiliare dal 18 febbraio 2013 al 31 dicembre 2013 in favore della minore A., nata il xxx in xx, disposto il 21 febbraio 2013 dal Comune di XXX – Settore Welfare e Famiglia e sottoscritto dal dirigente dello stesso dr. S., dalla quale risultava che la minore predetta era stata affidata alla famiglia composta da B., nato il xxx a xx (XX), e C., nato il xxx a xx (XX).
Il 21 giugno 2013 il Comune di XXX – Servizio Minori produceva documentazione integrativa concernente il positivo esito del vaglio condotto dal competente Servizio Sociale circa l’idoneità della coppia composta da B. e C. a rivestire il ruolo di famiglia affidataria per la minore, all’esito di un percorso intrapreso il 5 aprile 2011 e consistito in nove colloqui e una visita domiciliare[1].
La peculiarità del caso concreto – a quanto consta a questo Giudice connotato da assoluta novità – rende opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, al fine di individuare l’esatto significato del termine “famiglia” nell’ambito dell’ordinamento vigente, con specifico riferimento alla disciplina dell’affido consensuale eterofamiliare temporaneo dei minori e degli adolescenti, istituto che, come noto, non è preordinato all’adozione, ma al perseguimento del benessere dei bambini, assicurando a quelli in gravi difficoltà un contesto di cura amorevole da parte di persone a ciò idonee. Le caratteristiche fondamentali dell’istituto in commento sono, infatti: l’eccezionalità e la temporaneità; il consenso formalizzato degli esercenti la potestà; il mantenimento dei rapporti con i genitori in previsione del rientro nella famiglia d’origine; l’inserimento del minore viene in una “famiglia” che non ha con lui legami di parentela (oppure oltre il 4° grado).
Viene dunque in rilievo, a livello di normativa primaria, l’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, intitolata “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” (come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149), che consente di disporre l’affidamento «ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli (leggasi, il minore) ha bisogno» o, in via residuale, a una «comunità di tipo familiare».
Ben più articolato appare il quadro della disciplina locale e secondaria; senza pretesa di esaustività, vanno richiamati in questa sede:
- l’articolo 12 della legge 12 marzo 2003, n. 2 (e successive modifiche) della Regione Emilia Romagna, che utilizza il vocabolo “famiglia” senza ulteriori specificazioni quanto al riconoscimento di benefici economici;
- l’articolo 31 della legge 28 luglio 2008, n. 14 della Regione Emilia Romagna, che ribadisce la centralità dell’interesse del minore e della sua famiglia al fine di individuare se prediligere l’affidamento familiare o l’inserimento in comunità[2];
- la deliberazione del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna del 28 febbraio 2000, n. 1378, che al punto 2 definisce l’affidamento familiare «quell’intervento attuato inserendo il minore presso una “famiglia” in senso proprio, cioè presso un nucleo caratterizzato da una propria autonomia di vita familiare secondo il costume comune e che, conformemente allo stato di famiglia anagrafico, può anche essere unipersonale», specificando al punto 5.3. che «la famiglia affidataria è un nucleo mono o pluriparentale che, accogliendo il minore al proprio interno, gli offre un contesto positivo sul piano relazionale ed educativo, con l’obiettivo di restituirgli il senso della normalità, della crescita e del suo percorso di vita», evidenziando dunque la necessaria idoneità degli affidatari rispetto al compito loro affidato anche sotto il profilo genitoriale;
- la Direttiva della Regione Emilia Romagna n. 1904 del 2011, parte II.1, che afferma che le espressioni “famiglia affidataria” e “nucleo affidatario” si riferiscono tanto a contesti in cui siano presenti entrambe le figure parentali che alle persone singole, ferma restando la necessità di una previa valutazione della motivazione, delle competenze e delle capacità genitoriali della famiglia presa in considerazione per l’affidamento «in relazione all’accoglienza ed al sostegno del bambino o del ragazzo in difficoltà»[3].
La medesima direttiva, nella parte II.2.1, prescrive che gli affidatari possiedano «idonee qualità morali», desunte in linea di massima dalla non ascrivibilità di fatti penalmente rilevanti, anche soltanto ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione[4].
Ancora, la parte II.2.7 impone ai Servizi Sociali di organizzare un percorso finalizzato a valutare «le caratteristiche del nucleo familiare e la sua storia, il suo contesto socio-ambientale di riferimento; le caratteristiche personali dei soggetti che si candidano, le modalità di relazione all’interno del nucleo e le specifiche motivazioni all’affidamento; la sussistenza delle competenze genitoriali richieste per sostenere tale esperienza»;
-
il Regolamento del Comune di XXX, approvato il 26 gennaio 2012 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47/8 (che per l’appunto disciplina l’affidamento familiare ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149, della deliberazione del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna 28 febbraio 2000, n. 1378 e della Direttiva della medesima Regione n. 1904 del 2011), e in particolare:
- l’articolo 1, in base al quale l’affidamento familiare si configura come un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore e alla sua famiglia che si trova a vivere una situazione di difficoltà, da attuarsi attraverso l’inserimento dei minori presso un «nucleo familiare diverso da quello originario», riproducendo la locuzione contenuta nella già citata Direttiva Regionale 1904 del 2011;
- l’articolo 2, che definisce gli affidatari «il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola. Con i termini “famiglia affidataria” e “nucleo affidatario” si intende, quindi, comprendere entrambe le possibilità»;
- l’articolo 4 che, conseguentemente, utilizza la locuzione «famiglia affidataria» o semplicemente il lemma «famiglia» con riferimento, in particolare, alle ipotesi di affido cd. consensuale, eterofamiliare e a tempo pieno, vale a dire disposte previo consenso del genitore esercente la potestà (nel caso di specie, la madre C., nata il xxx in xxx, come risulta dalla sottoscrizione di apposito atto in tal senso);
- l’articolo 5, che prende in considerazione la composizione del nucleo esclusivamente nella prospettiva della compatibilità «con le esigenze e i bisogni del minore».
volta a escludere un nucleo composto da persone dello stesso sesso dal concetto di “famiglia” rilevante ai fini dell’affido del minore non versante in stato di abbandono; dall’altro, la mancanza di qualsivoglia richiamo al matrimonio quale vincolo che unisca gli affidatari, diversamente da quanto avviene, come noto, nell’art. 29 della Costituzione, coerentemente con la possibilità, espressamente contemplata, di assegnare il minore a una persona singola.
Appare, pertanto, ragionevole interpretare la nozione di famiglia rilevante in questa sede prendendo le mosse proprio dall’omissione di cui si è ora detto; invero, la normativa ordinaria che disciplina la materia, come si è visto, è intervenuta tutta in un momento successivo all’entrata in vigore della Carta Costituzionale e ciò consente di ritenere che la lacuna in questione sia frutto di una scelta deliberata. Siffatta conclusione trova d’altronde conferma nell’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, laddove ai fini dell’adozione il legislatore richiede, al contrario, che i futuri genitori siano uniti in matrimonio.
In altri termini, ciò che rileva in questa sede è la sussistenza di una situazione di fatto paragonabile al contesto familiare sotto il profilo accuditivo e di tutela del minore; in ipotesi, persino un nucleo composto da due consanguinei del medesimo sesso potrebbe essere valutato idoneo a tal fine dal competente Servizio Sociale.
Ebbene, in relazione al caso di specie va ribadito che scopo dell’affido eterofamiliare è il perseguimento del miglior interesse del minore, come si evince dall’ultimo comma dell’articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 183, modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149; sotto altra prospettiva, deve senz’altro escludersi un diritto di adottare in capo ai soggetti adulti, a maggior ragione laddove trovi applicazione l’istituto in questione, che presuppone non già uno stato di abbandono ma un transitorio momento di difficoltà dei genitori effettivi (o, come nel caso di specie, dell’unico genitore esercente la potestà).
Alla luce di quanto sinora premesso si deve, dunque, ritenere che il fatto che i componenti del nucleo abbiano il medesimo sesso non possa considerarsi ostativo all’affidamento di un minore.
Ciò, anche tenuto conto che, come rilevato da recente giurisprudenza di legittimità[5], in assenza di certezze scientifiche o dati di esperienza, costituisce mero pregiudizio la convinzione che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale.
Nel caso concreto, in particolare, la documentazione prodotta il 21 giugno 2013 dal Comune di XXX – Settore Welfare e Famiglia attesta la piena idoneità sotto questo profilo della coppia cui la piccola A. è stata affidata; né constano elementi per porre in dubbio, in questa sede, gli esiti della verifica condotta sul punto dal competente Servizio Sociale.
P.Q.M.
Dichiara esecutivo il provvedimento di affidamento familiare della minore A., nata il xxx in xxx, disposto il 21 febbraio 2013 dal Comune di XXX – Settore Welfare e Famiglia, a B., nato il xxx a xxx (XX), e C. , nato il xxx a xxx (XX), dal 18 febbraio 2013 al 31 dicembre 2013.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Comune di Parma – Settore Welfare e Famiglia, nonché al Procuratore della Repubblica in Sede e gli adempimenti di competenza.
Parma, 3 luglio 2013
Il Giudice Tutelare
dr. Luca Agostini
[1] V. relazione xxxx, prodotta il 21 giugno 2013.
[2] Si riporta il testo per esteso per comodità di consultazione: «La Regione, per l’attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, attribuisce pari dignità all’affidamento familiare e all’inserimento all’interno di comunità che garantiscono un’accoglienza di tipo familiare, pur nel riconoscimento delle specificità di ciascuna opzione. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell’adolescente e della sua famiglia e dall’opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d’origine».
[3] Appare peraltro opportuno ricordare che in base alla medesima direttiva regionale «per mettere in grado le famiglie affidatarie di svolgere il proprio ruolo, è inoltre compito dei servizi:
- offrire a chi aspira a diventare affidatario un percorso orientativo e formativo;
- approfondire il quadro motivazionale e le competenze delle persone e dei nuclei candidati all’affidamento, con particolare attenzione per quelli disponibili per affidamenti particolarmente complessi;
- garantire sostegno alle singole famiglie durante e al termine dell’esperienza di affidamento anche attraverso la promozione di gruppi che favoriscano il confronto e sostengano il livello motivazionale dei nuclei affidatari;
- facilitare l’accesso del nucleo affidatario, in quanto riferimento per il bambino o ragazzo, ai servizi e alle risorse offerti dal territorio;
- effettuare il monitoraggio e la valutazione dell’esperienza di affidamento, valorizzando il ruolo degli affidatari quali parti integranti del progetto di affido, referenti privilegiati nella lettura dei segnali di disagio, di evoluzione e di cambiamento del bambino o del ragazzo affidato, in grado di contribuire ad adeguare tempestivamente l’intervento al modificarsi della situazione».
[4] In particolare, parte I.1: «la insussistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione:
- al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;
- al fatto di non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
Agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale».
[5] V. Cassazione civile, Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 601, in tema di affidamento di minore in sede di crisi coniugale. Nella giurisprudenza straniera, v. Bundesverfassungericht, 19 febbraio 2013, in www.articolo29.it.